Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituita l’associazione, senza scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE AMICI DEL GANDHI”, con sede a Firenze in Via Golubovich n. 4, 50145 Firenze, c/o I.C.S. “M.Gandhi” – Scuola secondaria di I grado “Paolo Uccello”.                     .

ART. 2 (Finalità)

 L’Associazione svolge attività di promozione e utilità sociale.

In particolare, promuove lo sviluppo di una scuola inclusiva, orientata al successo formativo e al benessere psicofisico di ciascun allievo, cercando di superare gli ostacoli economico-sociali e culturali che possano, di fatto, limitare il raggiungimento di questi obiettivi.

L’Associazione promuove, inoltre, incontri di studio, attività di formazione e di aggiornamento, convegni, sportelli di ascolto, dibattiti, momenti di incontro, scambi di opinione e di idee riguardanti le problematiche del territorio, entro cui opera l’istituzione scolastica.

L’Associazione intende dare il suo supporto all’Istituto Comprensivo “M. Gandhi”, partecipando direttamente alle attività e ai progetti promossi dai tre ordini di scuola.

L’Associazione favorisce, inoltre, iniziative culturali quali visite a mostre e musei, città d’arte, luoghi naturalistici di particolare interesse, conferenze, presentazioni di libri, approfondimenti tematici.

ART. 3 (Soci)

All’Associazione sono ammesse tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato (fermo restando il diritto di recesso) e si consegue mediante la presentazione da parte di due soci al Consiglio Direttivo, che ne valuta l’idoneità.

L’eventuale quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Enti e Associazioni possono richiedere l’iscrizione all’Associazione “Amici del Gandhi” e saranno rappresentati nell’Assemblea da un loro delegato.

A personalità di particolare livello culturale il Consiglio può conferire il titolo di socio onorario.

ART. 4 (Diritti e doveri dei Soci)

Tutti i Soci hanno il diritto di:

  1. a) eleggere gli organi sociali e di esservi eletti;
  2. b) votare in Assemblea; ciascun associato ha diritto ad un voto;
  3. c) essere rimborsati delle spese sostenute e documentate per l’attività prestata a favore dell’Associazione, purché previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, ai sensi di legge;
  4. d) utilizzare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione;
  5. e) partecipare alle manifestazioni, seminari, convegni ed ogni attività promossa dall’Associazione, beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati compatibilmente con le risorse disponibili.

I Soci hanno l’obbligo di:

  1. a) osservare lo Statuto sociale e l’eventuale Regolamento interno;
  2. b) rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione;
  3. c) versare l’eventuale quota associativa secondo l’importo stabilito.

ART. 5 (Perdita della qualità di Socio)

La qualifica di socio si perde per dimissioni, espulsione e decesso. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato all’Associazione.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, tramite PEC ovvero raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, ed avranno effetto immediato.

L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ne dà comunicazione, motivata e scritta, al socio espulso, qualora quest’ultimo:

  1. a) si renda inadempiente agli obblighi, ai doveri ed alle disposizioni del presente Statuto;
  2. b) ponga in essere atti e/o atteggiamenti e/o comportamenti contrari alle finalità dell’ente, al codice etico e/o che ledano l’onore, il decoro, il buon nome dell’associazione o dei suoi organi statutari;
  3. c) ponga in essere, in qualunque modo, condotte che arrechino danni morali o materiali all’associazione;
  4. d) si renda moroso nel pagamento delle quote associative annuali senza giustificato motivo.

La delibera di espulsione non è impugnabile.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi dell’Associazione:

  • il Presidente;
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, convoca l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo ordinariamente e straordinariamente. Vigila sull’attività dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito, in prima istanza, dal Vice-Presidente, il quale coadiuva la Presidenza nelle sue funzioni per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Il Segretario assiste il Presidente nell’ esercizio delle sue funzioni e controfirma gli atti ufficiali emanati dal Consiglio; stende, insieme al Presidente, i verbali delle adunanze e la corrispondenza d’ ufficio e cura la conservazione dell’ archivio.

Il Vice-Presidente Economo-Cassiere, insieme al Presidente, tiene in deposito gli eventuali fondi dell’Associazione, cura la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

L’ Assemblea è composta da tutti i Soci e viene convocata in seduta ordinaria almeno due volte l’ anno. L’ Assemblea ordinaria discute e decide in merito a questioni generali concernenti l’Associazione ed elegge il Consiglio Direttivo, approva il Regolamento interno, delibera sulle domande di ammissione o esclusione dei soci. L’ Assemblea straordinaria approva le eventuali modifiche dello Statuto e delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione con la presenza di ¾ dei soci.

Il Consiglio direttivo è composto da nove membri eletti dall’Assemblea, a scrutinio segreto, per la durata di un triennio. I componenti del direttivo possono essere rieletti.

Il Consiglio amministra i fondi sociali e coordina tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Vice-Presidente Economo-Cassiere ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno cinque componenti e sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dall’ Assemblea dei Soci. Ha il compito di garantire la correttezza degli atti emessi dall’Associazione e di prendere visione dei conti consuntivi e dei bilanci preventivi, formulando in proposito un motivato parere di legittimità. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

ART. 7 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle eventuali quote sociali, da libere contribuzioni degli associati, da contributi di privati e da altre entrate e fondi compatibili.

L’Associazione deve reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 8 (Rendiconto economico-finanziario)

L’attività sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni anno dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario, accompagnato dalla relazione sull’attività svolta ed i risultati raggiunti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati. Per la redazione del rendiconto economico finanziario, il Consiglio presenta all’Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio al 31 dicembre ed il rendiconto di gestione dell’anno precedente,

accompagnati da una relazione sull’attività svolta ed i risultati raggiunti.

Il rendiconto economico finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea e inviato per via telematica e/o cartacea affinché tutti i soci possano prenderne visione.

Successivamente alla sua approvazione in Assemblea, il rendiconto economico e finanziario, dovrà essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee. Ogni socio potrà prenderne visione ed estrarre copia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9 (Libri sociali)

 L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo (il presidente), e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

  ART. 10 (Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, ossia il presidente, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 12 (Scioglimento dell’associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’assemblea straordinaria che delibera, in questo caso come per la devoluzione del patrimonio successivamente allo scioglimento, con la maggioranza dei ¾ degli associati.

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo (mobili ed immobili) è devoluto ad associazioni similari.

ART. 13 (Disposizioni finali)

 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia, nonché all’Atto Costitutivo e al Regolamento interno dell’Associazione, i quali formano atto unitario e per quanto non espressamente regolato, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.